Documenti per matrimonio

Articolo scritto da Barbara Sabatino
Documenti per matrimonio

Leggi e documenti per matrimonio

Documenti per matrimonio sono di seguito divisi per una semplice consultazione in base alla tipologia di rito scelto.
Prima di dare un'occhiata alle normative che saranno chiamate in causa durante le celebrazioni, vediamo cosa dice la Costituzione a proposito di questa fondamentale istituzione.
La Costituzione parla di matrimonio all’articolo 29. Dice:

«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».

Si parla di matrimonio in modo neutro: si citano la «famiglia» e i «coniugi» senza però specificarne il sesso.

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Leggi e documenti per il matrimonio civile

Chi ha scelto di sposarsi in Comune, vedrà che il rito è regolato da uno schema molto rigido. È l’articolo 107 del Codice Civile che descrive infatti l’unica formula valida:

ART. 107-Forma della celebrazione

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Vi alleghiamo per completezza dunque tali articoli che vi verranno letti ad alta voce:

ART. 143- Diritti e doveri reciproci dei coniugi

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

ART. 144- Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

ART. 147- Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni […] .

Leggi e documenti per matrimonio religioso o concordatario

Lo svolgimento della cerimonia religiosa è più libero ed emozionante rispetto al rito civile. Nonostante la maggiore burocrazia dei documenti per sposarsi, la presentazione degli sposi avviene in modo meno formale.

Sicuramente, durante il corso prematrimoniale, scoprirete che esiste un lezionario liturgico con numerose letture da cui attingere. Alcune di esse sono poetiche ed evocative e riescono ad esprimere con eleganza quello che altrimenti dovreste scrivere voi a parte e leggere davanti agli invitati come è d’abitudine fare nei matrimoni civili per compensare la brevità della celebrazione. Il parroco vi chiederà di scegliere uno dei salmi che sentite più adatti all’occasione.

Nessuna formalità legislativa vi verrà letta durante l’omelia (perché antecedentemente avrete già firmato il consenso al Comune e dunque sarete a conoscenza degli aspetti legali).

Stabilito ciò, anche se non avrà alcuna influenza sul vostro rito religioso, sappiate che esiste comunque un Codice di Diritto Canonico che regola l’unione tra uomo e donna. Nello specifico è il Titolo VII della Parte Prima (Libro IV) dedicata ai sacramenti. Gli articoli inerenti sono dal n. 1055 al n. 1165. Noi ve ne riportiamo solo quelli più rilevanti:

Can. 1056 - Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.

Can. 1057 -
§1
. L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana.
§2. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, dànno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.

Can. 1058 - Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto.

Can. 1062 -
§1. La promessa di matrimonio, sia unilaterale sia bilaterale, detta fidanzamento, è regolata dal diritto particolare stabilito dalla Conferenza Episcopale, tenendo conto delle eventuali consuetudini e leggi civili.
§2. Dalla promessa di matrimonio non consegue l'azione per esigerne la celebrazione; consegue, invece, quella per la riparazione dei danni, se ne è dovuta alcuna.

Leggi e documenti necessari per matrimonio stranieri

Se voi e il vostro futuro coniuge siete di due nazionalità diverse, o entrambi avete cittadinanza differente da quella italiana, per l’aspetto legale dovrete far riferimento alle rispettive legislazioni in materia dei Paesi di riferimento.

La casistica è così ampia che non siamo in grado di darvi delle indicazioni univoche.

Per quanto riguarda la celebrazione secondo la normativa italiana, rimangono validi gli articoli del Codice civile che vi abbiamo citato sopra.

Leggi e documenti per unioni civili

Cari futuri sposini e sposine, se vi aspettate qualche formula suggestiva e commovente per l’unione civile che celebrerete in Comune …rimarrete delusi. Anche in questo caso le parole che l’officiante dovrà dire seguono una prassi alquanto rigorosa. Qui di seguito ve ne riportiamo il testo:

«Oggi...avanti a me..., ufficiale dello stato civile del Comune di... sono personalmente comparsi...e ..., i quali - alla presenza dei due testimoni ... e ... - mi dichiarano quanto segue:
di avere formulato a questo ufficio, in data..., richiesta di rendere la dichiarazione costitutiva dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
di confermare di non essere in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016 n, 76;
di essere consapevoli dei diritti, dei doveri e degli obblighi che derivano dalla costituzione dell’unione civile, ai sensi dei commi 11 e 12 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, di cui ho letto il contenuto;
di costituire, mediante la presente dichiarazione, l’unione civile tra di loro.
Il presente verbale, al quale allego il verbale della richiesta, viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me ed i testimoni, lo sottoscrivono».

Attualmente, le unioni civili rimangono regolate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016 n.145, la cosiddetta Legge Cirinnà, di cui potete trovare facilmente on line il testo integrale.